Il divorzio congiunto è un vantaggio rispetto al divorzio giudiziale, scopriamo insieme di cosa si tratta e perché è definito tale.
Il divorzio è una normale procedura giudiziaria che permette lo scioglimento del matrimonio.
Tuttavia, mal grado quello che comunemente si pensa, non è sempre necessario comparire in un’udienza o davanti al giudice.
Durante il 2014, la legge 132 ha introdotto la negoziazione assistita, praticamente è una legge che permette che la coppia si rechi dai rispettivi avvocati, senza alcuna procedura in tribunale. Possono presenziare i figli sia minorenni che maggiorenni non economicamente indipendenti.
Scopriamo adesso i requisiti, affinché tipo di divorzio congiunto venga messo in atto,
Requisiti per il divorzio congiunto
Per fare in modo che questo divorzio avvenga, e quindi, si possa procedere, è necessario l’accordo di entrambi i coniugi sugli aspetti che portano alla rottura del matrimonio.
Secondo la legge, per ottenere questo tipo di divorzio congiunto è necessario che i coniugi si siano separati da almeno 6 mesi– se si tratta di separazione consensuale.
Oppure, devono essere separati da almeno 12 mesi, in caso di separazione giudiziale.
Inoltre, si può procedere solo in presenza di un accordo tra le parti, altrimenti avrà luogo il divorzio giudiziale.
Vi è una documentazione da presente al fine di presentare la domanda di divorzio congiunto.
La documentazione necessaria per richiedere il divorzio congiunto
Oltre alla dichiarazione dei redditi, la domanda di divorzio congiunto deve avere i seguenti aspetti:
- affidamento e visita ai figli,
- destinazione della casa familiare,
- l’assegno di mantenimento per l’ex coniuge e i figli,
- eventuale trattamento di fine rapporto,
- gestione e liquidazione dei beni comuni.
Per questa parte, risulta quindi necessaria l’assistenza dell’avvocato al fine di guidare e tutelare gli interessi dei coniugi e dei figli minori.
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Infatti, una volta fatto e firmato il ricorso, si procederà presentando la domanda la tribunale. In questo caso è prevista l’audizione delle parti per testimoniare l’impossibilità della loro riconciliazione.
Una volta che si è verificato se i requisiti prestabiliti al fine del divorzio congiunto sono stati soddisfatti, il giudice emetterà una sentenza che approvi l’accordo tra le parti.
In caso di figli minorenni, il tribunale dovrà stabilire che quanto stabilito dai coniugi non siano contrari agli interessi dei figli.
Sostanzialmente l’accordo non deve ledere in nessun modo il benessere dei figli.
Inoltre, sebbene sia un divorzio raggiunto in accordo, il giudice può comunque respingere la richiesta nel caso in cui:
- essa violi la legge,
- o danneggi i minori,
- oppure non venga riconosciuta esistente la causa dello scioglimento del matrimonio.
Per tale motivo viene definito divorzio congiunto, in quanto avviene grazie al raggiungimento di due parti conformi alla legge, e rispettando gli interessi dei coniugi, specie in presenza dei minorenni.
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