Come fare per chiedere l’affido di un bambino i cui genitori si trovano in difficoltà? Ecco tutti i passaggi previsti dalla legge italiana.
Tutti i bambini necessitano di affetto e serenità: è la base per l’infanzia e per lo sviluppo del futuro adulto. Laddove l’adozione non sia possibile, la legge italiana permette altre alternative valide, tra cui l’affido.
Attraverso questa procedura, il minore che momentaneamente non può essere accudito dai genitori naturali, può essere temporaneamente trasferito presso un’altra famiglia che ne abbia fatto richiesta.
Nonostante il timore di un futuro distacco, molte persone scelgono di intraprendere questo percorso: ecco come fare e cosa dice la legge in Italia in merito.
La prima cosa da fare nell’iter per richiedere l’affido di un minore è manifestare la propria volontà ad intraprendere questo percorso presso i servizi sociali del proprio Comune di residenza. Successivamente gli stessi assistenti sociali vi ricontatteranno per un colloquio conoscitivo volto a testare l’idoneità dei futuri affidatari.
Il colloquio con gli assistenti sociali, inoltre permetterà a chi abbia fatto richiesta di conoscere in piena totalità gli aspetti di questa procedura. Successivamente, con l’aiuto di psicologi specializzati in tal senso si testeranno le caratteristiche dei futuri affidatari: ciò per individuare l’idoneità ad accogliere e a occuparsi di un bambino.
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L’affido, infine, può essere disposto sia dagli stessi assistenti sociali, qualora i genitori siano d’accorso. Se il minore, inotlre, ha già raggiunto l’età di 12 anni verrà sentito in modo da coglierne al meglio la volontà.
Qualora non vi sia il consenso dei genitori biologici, a disporre l’affido sarà un giudice del tribunale dei minori.
Secondo la legge italiana, l’affido può essere richiesto da una coppia con o senza figli e non necessariamente sposata. Può essere richiesto anche da single: non importa che siano essi celibi, nubili, vedovi o sposati.
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Una comunità familiare può farne richiesta: in questo caso si tratta di persone che, pur non avendo legami di sangue o di matrimonio, vivono in una situazione analoga a quella familiare.
Infine, può fare richiesta anche un istituto di assistenza, ma solo nel caso di minori di età maggiore ai 6 anni.
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