Assegno unico per i figli minori: al via le domande, cosa bisogna sapere

Valeria B

Famiglia

Assegno unico per i figli minori: al via le domande, cosa bisogna sapere. Le informazioni utili.

Si sono aperti i termini per presentare la domanda per l’assegno unico per i figli minori a carico. Il contributo è previsto per coloro che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF). Dunque, è destinato ai lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all’ANF.

Vi abbiamo già indicato gli importi ISEE per i quali l’assegno unico è riconosciuto, con il relativo contributo per ogni fascia di reddito. Hanno diritto all’assegno i diritto i nuclei familiari con ISEE fino a 50mila euro. Qui di seguito, invece, vi segnaliamo le modalità di presentazione della domanda per ottenerlo.

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Assegno unico per i figli minori: al via le domande

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Il periodo di presentazione della domanda per l’assegno unico o assegno temporaneo per i figli minori si è aperto il 1° luglio e si concluderà il 31 dicembre 2021. Tuttavia, per il riconoscimento degli arretrati fino al 1° luglio, la domanda va presentata entro il 30 settembre.

La presentazione della domanda è molto semplice e va fatta utilizzando questi canali:

  • portale web INPS, utilizzando l’apposito servizio online tramite SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) e PIN INPS rilasciato entro il 1° ottobre 2020;
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Enti di Patronato.

Al momento della richiesta, è sufficiente inserire codice fiscale dei figli minori e l’IBAN su cui accreditare le somme. È necessario avere un ISEE corrente ma che non deve essere allegato.

Il pagamento sarà effettuato dall’IiNPS con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN o libretto postale intestati al genitore richiedente.

Se i genitori dei minori sono separati legalmente o divorziati con affido condiviso, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori, oppure effettuato all’unico genitore richiedente con un accordo tra di loro. Chi già riceve il Reddito di Cittadinanza non deve presentare la domanda, perché la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

Beneficiari assegno al nucleo familiare

Invece, i beneficiari dell’assegno al nucleo familiare (ANF), dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 riceveranno una maggiorazione dell’assegno, secondo i seguenti importi:

  • di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli,
  • di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

La maggiorazione viene riconosciuta anche in caso di figli maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro e di figli tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei familiari numerosi. Le modalità di presentazione della domanda restano le stesse attualmente in vigore. L’importo delle somme teoricamente spettanti a titolo di ANF, comprensive della maggiorazione, sarà messo a disposizione dei datori di lavoro secondo i consueti canali.

Ulteriori informazioni sul sito web INPS: www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-temporaneo-figli-minori

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