Ecco cosa fare se il voucher viaggio è scaduto e vogliamo comunque cercare di recuperarlo. Tutti i dettagli di seguito.
Chi nell’ultimo anno e mezzo ha prenotato un biglietto aereo, del treno, nave o bus a lunga percorrenza molto probabilmente si sarà visto annullare il viaggio a causa della pandemia mondiale. Le compagnie hanno dato la possibilità di ricevere un voucher per poter riprogrammare il proprio viaggio.
Se non se ne è usufruito entro la data di scadenza possiamo richiedere un rimborso completo. A dare la notizia è la Confconsumatori, ecco cosa si deve fare.
L’associazioni che tutela i consumatori ha dato alcuni consigli su come richiedere il rimborso del proprio voucher se il viaggio è stato cancellato per il Covid.
Normalmente il voucher ha una scadenza di 12 mesi entro i quali si deve usare per riprogrammare il proprio viaggio. L’associazione sottolinea che si può avere il rimborso inoltrando una richiesta scritta subito dopo la scadenza prevista.
Le compagnie non sono sempre propense ad effettuare il rimborso con giustificazioni non infondate. La Confconsumatori avverte: “riteniamo che in molti casi i rimborsi non arrivino a causa della mancata richiesta dei passeggeri e quindi consigliamo ai consumatori, appena scade il termine annuale decorrente dalla data di emissione del voucher, di richiedere il rimborso in denaro”.
Per poi continuare: “La scadenza del voucher senza utilizzazione dà diritto ad avere il rimborso in denaro senza attendere ulteriormente”. Quindi informaci bene sui nostri diritti e se non vogliamo usare il voucher possiamo chiedere il rimborso che ci deve essere concesso dell’intera cifra.
Se abbiamo difficoltà a contattare la compagnia che sia aerea o di treni è sempre meglio avere un documento che dimostri che noi nei termini stabiliti abbiamo inoltrato la richesta. Per fare questo o facciamo una classica raccomandata con ricevuta di ritorno o inviamo una Pec all’indirizzo email.
Ricordiamoci che il voucher per essere rimborsato deve essere in conseguenza di una delle situazioni di “impossibilità” previste dalla normativa emergenziale; volo da effettuarsi tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020, la cui cancellazione o rinuncia è avvenuta entro il 30 luglio 2020.
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