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Bonus del 110% o superbonus: si può chiedere anche con abusi edilizi

Ecco un chiarimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul bonus del 110% per edifici con abusi edilizi. 

Negli ultimi anni sono stati diversi i bonus che il Governo ha messo in atto. Tra di questi c’è quello del 110% per la ristrutturazione degli edifici. Nel corso di un’assemblea parlamentare sono stati chiariti alcuni punti su chi può fare richiesta del super bonus.

Bonus del 110% o superbonus: ecco la novità

Per poter beneficiare del bonus non di deve fare comunicazione attraverso la CILA come previsto dal comma 13 ter, articolo 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) come modificato dal decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 . Si tratta di una comunicazione di inizio lavori asseverata e la presentazione della stessa non richiede l’attestazione dello stato legittimo previsto dal Testo Unico dell’edilizia. Per beneficiare del Superbonus 110%, è stato messo a punto il modello CILAS, cioè una CILA Superbonus.

Per questo motivo, chi vuole beneficiare del bonus non deve indicare eventuali abusi edilizi, basta che l’edificio sia stato legittimamente edificato e quindi provvisto di concessione edilizia o titolo abilitativo. In definitiva potranno beneficiare della speciale detrazione fiscale al 110% anche i proprietari di immobili abusivi, ma comunque si dovrà valutare la legittimità dell’immobile.


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Cosa è previsto dal superbonus

L’accesso al Superbonus è previsto per un numero massimo di due unità immobiliari, fatta eccezione per le spese relative a lavori di riqualificazione energetica in condominio e per i lavori antisismici. Possono essere annoverate tra le spese anche l’acquisto di pannelli solari e sonde geometriche. Anche la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi possono entrare tra le spese previste per avere diritto al rimborso.


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Per ottenere il rimborso si deve effettuare un bonifico bancario o postale parlante nel quale risulti:

  • la causale del versamento,
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
  • la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico.

Inoltre la data del bonifico deve essere quella successiva a quella dell’emissione della fattura e se il pagamento di una fattura avvenisse nell’anno successivo a quello della sua emissione, la detrazione sarà possibile in base all’anno del pagamento.

Valentina

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