Green pass e scuola: ecco chi deve averlo e cosa rischia. Tutte le informazioni utili.
Come sappiamo, dal 1° settembre è obbligatorio il Green pass a scuola e all’università. Nelle scuole solo per il personale, all’università anche per gli studenti. Lo ha stabilito un decreto legge approvato lo scorso agosto che in questi giorni è stato convertito in legge, precisando obblighi e sanzioni per i trasgressori. Ecco cosa bisogna sapere.
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Green pass e scuola: chi deve averlo e cosa rischia
L’obbligo di Green pass a scuola e all’università è definitivo, con la conversione in legge del decreto dello scorso agosto, che ha introdotto l’obbligo anche per i mezzi di trasporto pubblico a lunga percorrenza, dal 1° settembre.
A scuola: il certificato verde è richiesto ai docenti, al personale amministrativo, a quello Ata e a tutti coloro che accedono alle scuole per motivi di lavoro (es- personale delle mense), fornitura di beni o servizi, attività di formazione o volontariato e per visita. Anche i genitori che accompagnano o vanno a prendere i figli a scuola (entrando negli edifici) o vanno a parlare con gli insegnanti devono avere il Green pass.
Università: devono avere il Green pass i docenti e tutto il personale, i lavoratori e fornitori esterni e anche gli studenti.
I ragazzi dai 12 anni in su che devono avere il Green pass come gli adulti per andare al ristorante, al cinema, nei musei, nei parchi divertimento, in palestra, in piscina e per partecipare a eventi o manifestazioni, non hanno l’obbligo del Green pass a scuola.
Sanzioni
Chi tra il personale scolastico, universitario e studenti universitari accede agli istituti senza Green pass è soggetto alla sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che viene raddoppiata in caso di reiterazione dell’illecito. La sanzione si applica anche a tutti coloro che accedono a scuole o università senza certificazione verde obbligatoria (genitori, visitatori, lavoratori esterni).
I dirigenti scolastici e responsabili degli istituti che non controllano il Green pass del personale, dei lavoratori, degli studenti universitari e dei visitatori esterni sono soggetti alla stessa sanzione amministrativa.
Il personale scolastico e universitario sprovvisto di Green pass è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non è dovuto lo stipendio.
Questi obblighi e sanzioni non si applicano ai soggetti esenti dalla vaccinazione in base a certificazione medica.
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