Green pass: tutte le risposte ufficiali ai dubbi. Tutte le informazioni utili.
È arrivato il giorno fatidico: venerdì 15 ottobre il Green pass diventa obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, per lavoratori dipendenti e autonomi.
L’introduzione dell’obbligo arriva non senza problemi, molti di più di quelli dell’obbligo per i locali pubblici ad agosto, trasporti, scuola e università a settembre. Le proteste di alcune categorie che minacciano di bloccare l’economia, come alcuni portuali e autotrasportatori, la richiesta dei tamponi gratuiti da parte dei sindacati, il rischio di caos nelle farmacia e nei laboratori analisi per l’eccessiva richiesta di test sono gli scogli che deve affrontare il governo Draghi.
Nel frattempo, sul sito web del Governo sono uscite le FAQ, con tutte le risposte alle domande sui controlli e le multe. Ecco cosa bisogna sapere.
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Sul sito del Governo sono state pubblicate le domande e risposte (FAQ) ai dubbi relativi all’applicazione e ai controlli dei Green pass sui luoghi di lavoro. Le domande e risposte riguardano l’ultimo Dpcm del 12 ottobre che regola le modalità e i sistemi di verifica automatizzati dei Green pass nei luoghi di lavoro, con strumenti informatici in aggiunta alla app VerificaC19.
1) Come devono avvenire i controlli sul Green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Le amministrazione e aziende sono autonome nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo che tali controlli, dove possibile, siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso.
Nelle pubbliche amministrazioni, nel caso in cui l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione per assicurare il controllo su tutto il personale dipendente.Oltre all’app VerificaC19, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso dei Green pass. Queste verifiche potranno avvenire attraverso:
2) Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che non possono vaccinarsi per motivi di salute dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. In attesa del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
3) I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nell’attesa del rilascio del Green pass sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
4) Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass?Quali sanzioni rischia il lavoratore?
In questo caso, il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green pass. Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza Green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio
5) Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono inviati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
Continuano ad applicarsi le regole, i protocolli e le linee guida per la prevenzione dei contagi, a cominciare dall’uso delle mascherine e dall’osservanza del distanziamento.
Per ulteriori informazioni, le FAQ sul sito del Governo: www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223
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