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Cartelle esattoriali, cambia tutto per i cittadini: le risposte dell’Agenzia delle Entrate

Cartelle esattoriali, cambia tutto per i cittadini: le risposte dell’Agenzia delle Entrate-Riscosssione ai contribuenti. Cosa bisogna sapere.

Buone notizie per tutti i contribuenti che si sono visti recapitare cartelle esattoriali per il pagamento di tributi. Sono stati allungati i tempi di pagamento e previste nuove possibilità per la rottamazione.

Le nuove agevolazioni previste per il pagamento delle cartelle esattoriali sono state introdotte dal Decreto Fiscale n. 146/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021, con alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ecco le informazioni utili.

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Cartelle esattoriali, cambia tutto per i cittadini: le risposte dell’Agenzia delle Entrate

Le principali novità contenute nel decreto legge n. 146/2021, “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (Decreto Fiscale), spiegate nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riguardano la possibilità di tempi più lunghi per il pagamento delle cartelle esattoriali, notificate ai contribuenti tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, e nuove opportunità per la rottamazione delle cartelle stesse.

Pagamento di cartelle e rate

Per non decadere dalla rateizzazione dei tributi che era in corso già dall’8 marzo 2020, prima del periodo di sospensione della riscossione per l’emergenza Covid-19, sono stati introdotti termini più lunghi di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate spiega che riguardo al periodo di cinque mesi per pagare le cartelle, il Decreto Fiscale estende da 60 a 150 giorni (5 mesi) il termine per effettuare il pagamento delle cartelle notificate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021. Dunque, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica non si dovranno pagare gli interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Nel frattempo, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione della riscossione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) viene spostato dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre, in quanto la scadenza fissata dal DL 146/2021 coincide con un giorno festivo).

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Rateizzazioni

Poi, vien estesa la rateizzazione dei pagamenti.

Per le rateizzazioni in corso all’8 marzo 2020, prima della sospensione della riscossione, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla dilazione concessa. Riguardo ai soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa”, la sospensione della riscossione decorre dal 21 febbraio 2020

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si verificherà in caso di mancato pagamento di 10 rate.

Invece, per le rateizzazioni richieste dal 1° gennaio 2022 la decadenza avverrà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come previsto in origine.

Rottamazione

Il Decreto Fiscale, inoltre, prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata, “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio“, per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”.

Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere pagate, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere pagate integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio”, scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Dunque, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni: www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-fiscale-/

Valeria B

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