Ecco come funziona l’assemblea condominiale e come bisogna comportarsi durante l’incontro. Di seguito tutti i dettagli.
L’assemblea condominiale è un incontro tra l’amministratore ed i condomini per prendere le decisioni più importanti che riguardano il condominio. Inoltre si possono portare all’attenzione degli altri condomini esigenze e necessità.
Si tratta di un’assemblea alla quale ogni condomino ha il diritto di prendere parte e per questo motivo deve essere convocata con un termine di preavviso. Ecco nei dettagli di cosa si tratta.
A mandare l’avviso di convocazione è l’amministratore scelto dai condomini. L’avviso serve sia per comunicare la data ed il luogo dove si terrà l’assemblea e sia per mettere a conoscenza i destinatari sugli argomenti del giorni che saranno oggetto di discussione.
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L’avviso deve essere recapitato ai condomini almeno 5 giorni prima della data della prima convocazione. Viene inviato “a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”. Se viene inviato attraverso una raccomandata ed il destinatario non è a casa, fa fede il giorno dell’avvenuta notifica. Se la comunicazione avviene dopo i 5 giorni le votazioni possono essere annullate.
È prassi comune fare due convocazioni perché in caso di assenza dei partecipanti, o disaccordo su alcuni punti, la maggioranza la si può trovare con numeri più esigui nella seconda convocazione.
E’ l’amministratore che sceglie data e luogo d’incontro, ma sempre rispettando questi limiti:
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Se un condomino non può essere presente può delegare un rappresentate. Se il regolamento lo consente può prendere parte anche un estraneo, ma munito di delega che può contenere anche dei limiti.
Per validare l’assemblea c’è bisogno della maggioranza dei millesimi cioè la maggioranza delle quote di proprietà condominiali, detenute in quantità variabile dai condomini. Le norme relative alla validità della costituzione dell’assemblea e alla validità delle delibere sono inderogabili (art. 1138 Codice civile). Ogni condomino, assente o dissenziente, può impugnare la delibera entro 30 giorni, ex art. 1137 c.c.
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