Assegno di mantenimento a ex che convive con un’altra persona: la novità. Cosa bisogna sapere.
In questi giorni è uscita, a sorpresa, una nuova sentenza, in tema di divorzio, che stabilisce un principio importante sul diritto all’assegno di mantenimento all’ex coniuge convivente, cambiando indirizzo rispetto alle precedenti sentenze.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito nella sentenza n.32198/21, pubblicata il 5 novembre, che l’ex coniuge, in questo caso la ex moglie, ha diritto di mantenere l’assegno di divorzio anche se convive con un nuovo compagno.
Una decisione che ribalta le sentenze precedenti. Ecco tutto quello che bisogna sapere.
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In caso di divorzio, l’ex marito deve continuare a versare l’assegno di mantenimento all’ex moglie, anche se questa ha un nuovo compagno con cui convive. Così ha deciso in una recente sentenza la Corte di Cassazione a Sezione Unite.
Di norma, quando un ex coniuge, dopo il divorzio, instaura una relazione con un’altra persona, con la quale va a convivere, si crea un nuovo progetto di vita che comporta reciproci doveri di assistenza morale e materiale.
Il ruolo che nel matrimonio aveva l’altro coniuge dal quale si è divorziato spetterà al nuovo compagno. Questo significa che l’ex coniuge perderà il diritto all’assegno di mantenimento. Così è stato finora, almeno. Con la nuova sentenza, tuttavia, la Cassazione ha stabilito che l’ex coniuge non perde sempre l’assegno di mantenimento o comunque non completamente.
La nuova relazione dell’ex coniuge, in questo caso la moglie, dunque incide sull’assegno di mantenimento e comporta una revisione o una correzione dell’importo, una sua riduzione. Quello che non intacca, tuttavia, è il carattere compensativo del contributo, che viene commisurato alla durata del matrimonio, all’apporto dell’ex coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale del coniuge, alla conduzione della casa e anche alle occasioni di lavoro perdute.
In particolare, l’ex coniuge che si trova in una situazione di debolezza economica conserva il diritto all’assegno di mantenimento se non ha adeguati mezzi di sussistenza e non può procurarseli per per motivi oggettivi.
I giudici della Cassazione hanno dunque mantenuto l’assegno di divorzio relativamente alla parte compensativa per il contributo dato dall’ex coniuge alla vita familiare durante gli anni di matrimonio. Viene meno, invece, la parte assistenziale.
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