La manutenzione straordinaria di un condominio richiede spesso delle deliberazioni per capire come ripartire le spese da sostenere, soprattutto nel caso di rifacimento del lastrico solare privato di uno degli inquilini.
Cosa dice la legge a riguardo? Scopriamolo insieme.
Partiamo col definire cosa è il lastrico solare: è una terrazza che ha la funzione di copertura dello stabile, è orizzontale e calpestabile, inoltre rientra per legge tra le parti comuni dell’edificio. Per questo, in caso di lavori di manutenzione straordinaria, spesso si vengono a creare controversie tra i condomini per comprendere chi debba sostenere le spese.
I problemi nascono dal momento in cui questa area del palazzo non è sempre di proprietà indivisa di tutti i condomini, come nel caso della terrazza condominiale: in molti casi l’intero lastrico o una sua parte può appartenere a un unico proprietario, che lo ha acquistato insieme all’appartamento situato all’ultimo piano.
Data la natura particolare del lastrico solare, come avviene la ripartizione dei costi nel caso in cui subentrino delle riparazioni o la manutenzione di questa porzione di edificio?
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Lastrico solare: come si suddividono i costi tra i condomini
La regola generale nel caso di lavori di manutenzione o riparazione del lastrico solare a uso esclusivo è la ripartizione delle spese ai sensi dell’articolo 1126 del Codice Civile come segue: un terzo dei costi è a carico di chi ne ha l’uso esclusivo, i due terzi sono invece ripartiti tra tutti i condomini.
Esistono eccezioni a questa legge, ossia nel caso in cui il lastrico solare sia interamente di proprietà comune, la spesa complessiva dei lavori è suddivisa tra tutti i condomini, in base alle quote millesimali di proprietà dell’edificio. Un’altra variazione alla regola generale di ripartizione delle spese è il caso in cui la porzione del lastrico solare in questione non serva da copertura all’intero edificio, ma soltanto a una sua parte.
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In una situazione simile i condomini, a cui il lastrico solare non offre copertura, possono esimersi dal pagamento della loro quota di spesa per i lavori. Secondo la legge, infatti, i costi sono a carico solo dei condomini ai quali il lastrico “serve, in proporzione del valore di piano o della porzione di piano di ciascuno”. Anche in questo caso, però, la suddivisone dei costi impone il limite dei due terzi della spesa complessiva, poiché il restante terzo è sempre di competenza del proprietario esclusivo del terrazzo.