La legge prevede delle norme precise nel caso in cui si voglia licenziare una badante o una colf.
Prima di licenziare una colf o una badante bisogna sapere che la legge attualmente in vigore prevede una serie di norme che riguardano i termini di preavviso come anche gli eventuali indennizzi.
Ecco tutto quello che dovete sapere al riguardo.
Licenziare badante o colf: ecco cosa dice la norma
Trattandosi di un contratto di lavoro, anche l’interruzione del rapporto di lavoro con una badante o una colf richiede di essere regolato da precise norme di legge.
Iniziamo col dire che è possibile porvi fine prevendo 2 fattispecie di licenziamento:
- per giusta causa;
- per giustificato motivo.
Il primo caso è previsto nel caso in cui il lavoratore si renda autore di un comportamento di una gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione della collaborazione lavorativa.
Di conseguenza, la fattispecie in questione si verifica in caso di:
- furti;
- violenze;
- minacce.
In tutti questi casi, infine, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore senza preavviso.
Per quanto riguarda, invece, nel caso del giustificato motivo, questo a sua volta può essere di due tipi:
- oggettivo;
- soggettivo.
Il primo caso, consiste in una inadempienza relativamente agli obblighi previsti dal contratto da parte del lavoratore. Si tratta di comportamenti meno gravi che non possono essere puniti con il licenziamento in tronco.
Il secondo caso, invece è legato a delle difficoltà di natura economica per cui il datore di lavoro è costretto ad interrompere il rapporto lavorativo in modo tale da limitare le spese.
Per quanto riguarda il preavviso, questo varia in base agli anni di servizio del lavoratore.
In particolare, colui o colei che ha accumulato un’anzianità di servizio al di sotto dei 5 anni, ha diritto a 8 giorni di preavviso, mentre salgono a 15 nel cado di un’anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
Il mancato preavviso, tra l’altro, prevede precise conseguenze.
Nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato, ad esempio, al lavoratore dovranno essere erogate le retribuzioni spettanti nel caso in cui l’attività lavorativa non fosse stata interrotta.
In presenza di un contratto a tempo indeterminato, invece, il lavoratore dovrà beneficiare di una indennità che vada a sostituire il preavviso corrispondente al periodo di mancato preavviso.