Quando scade il contratto di affitto, a chi spettano le spese per i lavori di rifacimento delle pareti dell’appartamento, nel caso in cui siano rovinate: all’inquilino o al proprietario della casa? Ecco cosa dice la giurisprudenza a riguardo.
Spesso, quando si lascia una casa in affitto a seguito di un certo periodo, potrebbero esserci dei lavori di rifacimento da svolgere nell’appartamento, come ad esempio la tinteggiatura delle mura. Questa, più o meno, è una prassi. Quello che non è scontato è da chi debba essere saldato il conto.
Secondo le disposizioni della giurisprudenza, le spese di manutenzione ordinaria spettano all’inquilino qualora siano di modesta entità, in caso contrario deve farsene carico il proprietario. L’inquilino ha il dovere di mantenere la casa nello stato in cui l’ha trovata, salvo i casi di normale usura derivante dall’uso quotidiano.
Per questo, in genere, prima di occupare un immobile la prassi vuole che venga redatto un verbale di consegna sulle condizioni prima dell’affitto. Se, invece, l’immobile viene rovinato dal cattivo uso dell’inquilino, questo deve risarcire i danni e il proprietario può trattenere i soldi della cauzione.
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Affitto e lavori della casa: chi paga?
Secondo una vecchia legge, la 392 del 1978 all’articolo 79, disponeva che il contratto di locazione addebitasse all’inquilino le spese per la tinteggiatura delle pareti. Questa norma è stata abrogata e oggi funziona diversamente: le parti possono concordare nel contratto di affitto a chi spettino le spese per i lavori alla riconsegna dell’appartamento.
Ma se il contratto non prevede nulla in merito alla tinteggiatura delle pareti, le spese sono da considerarsi a carico del locatore, trattandosi di spese di manutenzione ordinaria. Questa regola resta valida, ovviamente, solo se la condizione delle pareti è deteriorata da un uso normale e dall’usura, come nei casi dei fori dei quadri o delle mura scurite dall’inquinamento esterno. Nel caso di evidente incuria, è l’inquilino a dover pagare i lavori.
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