Ci sono dei casi in cui il datore di lavoro è autorizzato dalla Legge a licenziare un dipendente senza preavviso e altri, invece, in cui non è legittimo. Analizziamo la fattispecie nel dettaglio.
Il licenziamento rappresenta la fine del rapporto lavorativo tra il datore e il dipendente. A volte può capitare che sia il lavoratore stesso ad interrompere tale rapporto per i più svariati motivi, altre volte si può incorrere nel licenziamento per giusta causa.
Questa fattispecie è regolata nel dettaglio dalla Legge che stabilisce le modalità in cui essa è legittima e quelle, invece, in cui non lo è. Analizziamo la questione nel dettaglio e scopriamone tutti i particolari in modo tale da poter essere tutelati.
Secondo una definizione più tecnica e specifica, il licenziamento è il recesso dal rapporto di lavoro: esso può essere esercitato sia dal datore che dal lavoratore stesso. Tale disciplina è regolata dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) e dalla Legge 15 luglio 1966, n.604, come modificati dalla Legge 28 giugno 2012, n.92, ai quali si è affiancato il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n.23.
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Inoltre, i dipendenti assunti sia a tempo indeterminato che determinato a partire dal 6 marzo 2015 sono soggetti al regime a “tutele crescenti” introdotto dal Jobs Act.
Secondo tali fonti ci sono casi e conseguenze disposte nei confronti di chi subisce, ingiustamente, un licenziamento che è illegittimo.
Coloro che sono stati assunti a partire dal 7 marzo 2015 e che vengono licenziati per motivi illegittimi sono soggetti a numerose conseguenze che li favoriscono. Si parla di licenziamento illegittimo, infatti, nei casi in cui il datore di lavoro cessi il rapporto con il dipendente per motivi legati al suo credo religioso, politico e sindacale.
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Forniscono motivo di licenziamento illegittimo anche:
In questi casi il lavoratore ha il diritto ad essere reintegrato nei luoghi di lavoro o in alternativa potrà ricevere un indennizzo pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione. Ma non solo: ad egli spetterà anche un risarcimento per danni e il versamento dei contributi maturati dal giorno del licenziamento a quello del reintegro.
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