Sono in molti che si chiedono se la detrazione relativa al bonus facciate sia sempre applicabile: l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
La Legge di Bilancio 2022 ha confermato la proroga del bonus facciate, una delle agevolazioni più utilizzate per il restauro degli immobili. In merito alla richiesta di tale agevolazione sono in molti che si chiedono se la detrazione prevista sia sempre applicabile o meno.
In merito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento che ha cancellato ogni dubbio. Ecco di cosa si tratta e quali sono le novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio 2022.
In merito al bonus facciate sono molti i dubbi che attanagliano i beneficiari: numerose persone, infatti, si chiedono se le detrazioni previste siano o meno sempre applicabili. La detrazione, ad esempio, sarà sicuramente applicabile qualora si intervenisse solo sulla porzione di edificio che interessa il perimetro di una singola abitazione.
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Infatti, per questa specifica fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera comunicando che la detrazione al 90% sarà disponibile “anche su un intervento parziale e mirato a risolvere un problema localizzato solo su una porzione della facciata“.
Altri casi specifici in cui si ha diritto alla detrazione prevista sono quelli relativi al recupero o restauro della facciata esterna su edifici esistenti, ossia sull’involucro esterno e visibile dell’edificio.
Dunque, in tutti i casi non previsti da quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, le detrazioni previste dal bonus facciate non sono applicabili. I contribuenti che siano interessati a fruire di questo importante incentivo alla ristrutturazione devono presentare alcuni documenti.
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Essi, infatti, sono tenuti a conservare e ad esibire su richiesta la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori oltre alla ripartizione delle spese tra i diversi condomini.
Infatti, lo stesso Ente ha specificato che “la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento”.
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