Sono in molti a chiedersi cosa bisogna fare per ottenere gli arretrati dell’assegno unico. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere al riguardo.
L’Assegno unico e universale è un sostegno di natura economica rivolto alle famiglie che presentano un figlio minorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età.
Non solo, il bonus in esame può essere erogato anche a coloro che presentano un figlio a carico affetto da disabilità. In questo caso, peraltro, non sono previsti limiti di età.
A partire dal 1 marzo, l’assegno in esame sarà in vigore per sostituire i vari sostegni alle famiglie con figli a carico. Per fare richiesta bisogna bisogna presentare l’Isee, tuttavia, va precisato che non è obbligatorio. In questo caso, però, è previsto il beneficio di un importo minimo. Presentando, invece, l‘indicatore della situazione economica equivalente l’Istituto previdenziale sarà messo nelle condizioni di poter erogare la somma in base alla propria fascia reddituale di riferimento. Ciò detto, in molti si chiedono se è possibile ricevere gli arretrati per le domande presentate dopo il 1 marzo, data in cui cominceranno ad essere erogati i primi pagamenti. La risposta è si.
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Nello specifico, per tutte le domande presentate entro il 30 giugno è prevista la possibilità di beneficiare degli arretrati. Di conseguenza, nel caso di domande presentate dopo il 30 giugno, l’erogazione dell’assegno avverrà nel mese successivo ma senza la previsione degli arretrati. In poche parole, chi chiede l’assegno unico a luglio lo riceverà ad agosto senza nessuna mensilità arretrata.
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Un altro quesito è quello che riguarda le famiglie di separati. A tal proposito, l’Inps ha riferito che, in questo caso, l’importo può essere ripartito in egual misura tra i genitori oppure versato a colui o colei che presenta la domanda. Di conseguenza, il genitore richiedente deve dichiarare all’interno della domanda quali sono gli accordi assunti con l’altro genitore e nell’eventualità indicare i dati dei conti dove erogare la quota spettante. Nel caso in cui non dovesse esserci un accordo, la persona che esegue la richiesta ha l’obbligo di richiedere solamente il 50 per cento della somma mentre l’altro genitore in seguito è tenuto a integrare la domanda inserendo i dati relativi ai propri conti.
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