La decisione della Corte Costituzionale va ad ampliare la fetta di soggetti aventi diritto all’assegno famigliare entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2022.
L’ assegno unico rappresenta una misura rivolta ai nuclei familiari con figli a carico. Tale provvedimento è subordinato a determinati limiti di età che vanno fino ai 21 anni nel caso di figli che abbiano intrapreso la carriera università. I limiti di età decadono nel caso di figli che presentano delle disabilità.
A tal proposito, la fetta di persone a cui rivolgere l’assegno unico è stata ampliata mediante una decisione della Corte Costituzionale. Scopriamo insieme quali sono le categorie che rientrano di diritto nella misura.
In particolare, la Corte Costituzionale ha stabilito che i cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, hanno diritto al beneficio in esame. Ciò vale anche se i congiunti vivono in maniera temporanea nel paese di provenienza.
Tale decisione tiene conto delle direttive europee che hanno il primato rispetto al diritto nazionale. In particolare, la normativa europea considera incompatibile la disciplina prevista dall’ordinamento italiano relativa all’assegno unico. Mediante un comunicato, infatti, la Corte di Lussemburgo ha ribadito l’obbligo di non operare delle differenziazioni di trattamento nei confronti di cittadini che provengono da paesi terzi.
Alla luce di quanto appena detto, la vicepresidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, ha redatto la sentenza mediante cui si è ribadito il primato della normativa europea rispetto a quella nazionale. Di conseguenza, l’assegno unico familiare deve essere rivolto anche ai cittadini che si trovano a soggiornare nel nostro paese per un periodo di tempo mentre la famiglia si trova nel paese d’origine. In questo modo, si va ad ampliare di fatto la fetta di persone a cui sembra rivolgersi la disciplina dell’assegno unico che è entrato in vigore il 1 gennaio 2022. Nel caso delle le domande presentate entro giugno, sarà previsto anche il beneficio degli arretrati. In poche parole, chi presenta la domanda ad aprile, avrà diritto anche all’assegno di gennaio febbraio e marzo. Tale beneficio decade nel caso delle domande presentate dopo giugno. In questo caso si avrà diritto all’assegno a partire da luglio.
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