La guerra in Ucraina e l’emergenza sfollati ha anche posto l’attenzione su una tematica molto importante: la richiesta di asilo in Italia.
Nel corso delle ultime due settimane a tenere banco nel mondo delle informazioni, in senso lato, troviamo il racconto dei fatti legati alla guerra che la Russia ha intentato contro l’Ucraina per la conquista del territorio. Un momento delicato della storia e che in questi giorni ha visto anche una fuga di massa della popolazione dalla nazione sotto attacco alle varie nazioni dell’Unione Europea e non solo.
In questi ultimi giorni sono stati anche numerosi i racconti che gli sfollati dall’Ucraina hanno fatto alle telecamere delle televisioni italiane, raccontando la loro fuga e anche le aspettative che nutrono per il lor futuro, compresa la possibilità un giorno di poter tornare nelle loro case… ma cosa avviene nel frattempo?
Come abbiamo avuto moto di spiegare precedentemente, fin dai primi giorni guerra milioni di persone sono stati costretti alla fuga, a lasciare le loro case e cercare rifugio in ogni dove. Molti sfollati, non a caso, hanno raggiunto anche l’Italia senza alcun visto ma subito accolti con tutti i mezzi che lo Stato italiano ha messo a loro disposizione.
La richiesta di asilo politico, dunque, può essere messa in atto anche senza la dovuta documentazione di soggiorno ricordando che nel momento in cui l’ingresso nella nazione viene registrato la persona in questione può rimanere fino a 90 giorni in Italia e provvedere a regolarizzare la propria posizione. Inoltre, è bene ricordare che nel caso in cui la persona che raggiunge l’Italia presenta già un timbro di ingresso di un altro stato membro dell’Unione Europea ha ben 8 giorni di tempo per effettuare una “Dichiarazione di presenza”.
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L’Italia, come le altre nazioni, sono in prima linea per l’accoglienza degli sfollati di guerra e che qui presenteranno richiesta di asilo politico e che in futuro, magari, ricostruire la propria vita nella nostra nazione.
Gli ucraini che hanno già fatto ingresso in Italia, quindi, possono già richiedere i seguenti titolo di soggiorno:
– Permesso di soggiorno per “coesione familiare” ex art.30 T.U.I.: il documento necessario è la dimostrazione del grado di parentela;
– Permesso di soggiorno per “motivi familiari” ex art. 19 comma 2 lett. c) T.U.I; parente di cittadini italiano entro il secondo grado; documento necessario è la dimostrazione del grado di parentela.
Successivamente, è bene ricordare che i rifugiati in Italia che rientrano nelle due opzioni sopra elencate potranno anche presentare la legalizzazione dei documenti di dimostrazione di parentela:
– Permesso di soggiorno per “Richiesta Asilo”; domanda ordinaria di Protezione Internazionale;
– Permesso di soggiorno per ” Protezione Speciale” EX. ART. 19 comma 1.2.
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