In molti si chiedono quale sia la validità dell’assegno di mantenimento e se questo possa subire delle variazioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.
L’assegno di mantenimento rappresenta quella somma che il coniuge economicamente più forte deve versare a quello che versa in condizione meno favorevoli. E’ per questo che molto spesso spetta alla moglie disoccupata che non presenta un’entrata tale da poter mantenersi da sola. Di solito, tra le altre cose, la cifra deve avere un’entità tale da garantire il tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
In molti si chiedono se questo assegno di mantenimento possa subire delle variazioni e quale sia la sua validità. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Assegno di mantenimento alla moglie: ecco quando può variare
Tra le specifiche condizioni per cui l’assegno di mantenimento può subire delle variazioni c’è quella che vede l’ex moglie scarsamente impegnata nella ricerca di un lavoro. In questo caso, infatti, l’assegno in questione non deve essere versato. A questa circostanza si aggiunge anche quella in cui l’ex coniuge non abbia alcuna voglia di lavorare o smetta di farlo per pigrizia.
Com’è ovvio, le leggi previste in materia, stabiliscono che deve essere appurata la motivazione per cui l’ex moglie decida di smettere di lavorare per poi stabilire la somma da versare. Resa chiaro che, nel caso in cui il soggetto in questione dovesse essere perfettamente in grado di lavorare, avendone le capacità fisiche e psichiche tali da consentirle di trovare un impiego dignitoso, l’assegno di mantenimento è dovuto.
Le leggi in vigore, infatti, prevedono che se l’ex coniuge lavoratore debba beneficiare comunque del mantenimento se appresenta il soggetto economicamente più debole tra i due. Questa circostanza, di fatti, rientra nel diritto al mantenimento spettante agli ex coniugi una volta messa in atto la separazione. Alla luce di quanto appena detto, quando viene stabilito l’importo del mantenimento, l’entità dello stesso non è detto che rimanga sempre lo stesso. Quando, infatti, si verifica la sussistenza di una delle circostanze citate in questo articolo, si possono apportare delle modifiche.