Vivere in una casa non di proprietà senza pagare l’affitto: è possibile? Ecco quello che ha stabilito la Legge.
Il problema abitativo è una delle emergenze tipiche del nostro Paese e che si protrae da diversi decenni. Sono in molti coloro che non riescono a pagare un canone di locazione per la propria unità abitativa e che non ne possiedono una. Generalmente, questa situazione dovrebbe risolversi con l’assegnazione di una casa popolare da parte dello Stato.
In altri casi è possibile superare questa situazione attraverso un altro ufficio che permette di vivere in una casa non di proprietà senza pagare l’affitto. Ecco di cosa si tratta nel dettaglio e come fare secondo la Legge.
In Italia vivere in una casa non di proprietà e senza pagare l’affitto è possibile grazie all’istituto dell’comodato d’uso gratuito. Esso consiste nella cessione non onerosa di un immobile ad un’altra persona per un lasso di tempo non precisato. In questo caso l’unità abitativa non viene regalata, ma si offre la possibilità di usufruirne per un arco temporale.
Di solito questa operazione è svolta da un parente nei confronti di un altro parente: ad esempio da un genitore ad un figlio o da un fratello ad un altro. La sua caratteristica principale è proprio l’assenza di un canone o di un corrispettivo di altro genere.
Il comodato d’uso gratuito, anche se non prevede alcun pagamento, avrà bisogno comunque di un contratto tra le parti. La stipula, tuttavia, non è obbligatoria ma fortemente consigliata per evitare futuri contenziosi.
Le parti che siglano un contratto di comodato d’uso gratuito sono entrambe vincolate da diritti e da doveri. Il comodante deve consegnare le chiavi al comodatario entro la data pattuita da contratto e rispondere di eventuali problemi dell’immobile.
Il comodatario, d’altro canto, è tenuto a conservare in buono stato l’immobile. Egli risponde per tutti i danni intenzionali ma non per quelli causati dalla normale usura delle componenti. Ovviamente resta da stabilire sempre se la normale usura derivi o meno da un suo scorretto comportamento.
Infine, egli dovrà destinare l’immobile solo ed unicamente per le finalità pattuite da contratto.
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