Possiedi dei buoni pasto, ancora non sai cosa puoi farci

Beatrice

Fai Da Te

Buono pasto, cosa sono e perché sono convenienti per lavoratori e imprese. Sono davvero molti i modi in cui possono rivelarsi utili
I buoni pasto garantiscono numerosi vantaggi fiscali per lavoratori e aziende. Il dipendente può utilizzarli in sostituzione della mensa aziendale. Sono mezzo di pagamento ad importo fisso che possono essere utilizzati presso le attività convenzionate, che possono essere dati in formato cartaceo o elettronico. Questi non sono cedibili, né convertibili in denaro e vanno spesi entro la loro data di scadenza. Possono esserne utilizzati sino ad un massimo di otto. Sono quindi destinati al lavoratore ad esclusivo utilizzo sostitutivo della mansa. L’attività convenzionata dimostrerà poi alla società che ha emesso il buono l’effettiva prestazione.
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I buoni pasto sono regolamentati dalla legge (dall’art. 2 del decreto n. 122 del 7 giugno 2017), che ne definisce le caratteristiche e indica anche i requisiti per le società che emettono i buoni pasto, oltre alle attività convenzionato che possono poi fornire il pasto. Per legge si definisce buono pasto “il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all’articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.

Buono pasto, come deve essere strutturato e quali sono i vantaggi

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Nel buono pasto deve essere indicato il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; il valore facciale in valuta corrente; il termine entro il quale va utilizzato, uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato, la dicitura che “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare.”

Fiscalmente, le imprese potranno dedurre dedurre il costo dei buoni pasto nella misura del 100% ai fini Irap e Ires e di detrarre interamente l’Iva al 4%, mentre i libero professionisti potranno dedurre il costo nella percentuale del 75% (per un importo massimo pari al 2% del fatturato) e di detrarre l’Iva. Sono inoltre esenti da contributi.

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