Ecco chi deve pagare per le spese di manutenzione e gestione dell’ascensore condominiale.
L’ascensore è una grande comodità, la sua presenza fa salire il valore dell’immobile ed è spesso un requisito fondamentale per chi vuole acquistare casa.
Gestire e mantenere un ascensore comporta delle spese. Tali spese da chi devono essere sostenute? Solo dai condomini che effettivamente lo utilizzato o anche dagli altri? Cosa dice la legge?
Chi deve pagare le spese del condominio?
Le spese di gestione di un condominio sono tante e spesso anche molto onerose. Tra queste è compresa anche quella della gestione e manutenzione dell’ascensore condominiale. Essendo una parte comune all’edificio la sua proprietà appartiene a tutti i condomini (proprietari o affittuari) che, rispettando le regole, possono farne uso.
Spesso però è sempre al centro di discussioni nelle riunioni condominiali per quanto riguarda la ripartizione dei costi per le spese sostenute. Ad esempio il condomino che non lo usa perché preferisce le scale non vorrebbe essere inserito nella divisione di tali spese. E’ così? Cosa dice la legge? La legge con l’articolo 1124 del codice civile sancisce che le spese necessarie alla manutenzione, ma anche alla sostituzione degli ascensori debbano essere divise tra tutti i proprietari degli immobili a cui servono. La relativa spesa è ripartita tra gli stessi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Anche i condomini che si trovano al piano terra dovranno far fronte alle spese. Questo perchè non conta quanto si usi il bene comune, ma anche il suo potenziale. Facendo un esempio, mettiamo caso che il condomino del piano terra voglia andare all’ultimo piano o che voglia recarsi sulla terrazza condominiale userà l’ascensore ed allora usa di conseguenza un bene comune.
Possono essere esonerati se durante la riunione condominiale tutti i presenti abbiamo espresso il desiderio di esonerali dal pagamento delle relative quote.
L’eccezione prevista dalla legge
Nel caso in cui nell’edificio venga installato in un secondo momento l’ascensore allora le spese andranno ripartite secondo il criterio previsto dall’art. 1123 c.c. relativo alle innovazioni (non modificato dalla legge di riforma), in misura proporzionale ai millesimi posseduti (cfr. Cass. civ. 10 gennaio 1996, n. 165). In questo caso un condomino più decidere di non partecipare alle spese dichiarando di non utilizzare l’ascensore.