Il Reddito di Cittadinanza è un sussidio economico che ha permesso a numerose famiglie di varcare il lunario ma, secondo quando reso noto in queste ore, esiste una casistica che potrebbe mettere a rischio l’erogazione dell’assegno mensile. Ecco di cosa si tratta.
L’introduzione del sussidio economico legato al Reddito di Cittadinanza è arrivata alcuna anni fa, nel 2020, con l’esplicito intento di mettere le famiglie italiane di poter provvedere al loro mantenimento e non solo. I richiedenti, insieme all’assistenza di un reclutatore, vengono messi anche nelle condizioni di poter trovare un impiego a seconda delle loro esperienze lavorative maturate nel tempo.
Nel corso delle ultime ore, comunque sia, sono state rese note le casistiche che metterebbero a rischio la sussistenza del Reddito di Cittadinanza e determinarne così la cessazione dell’erogazione dell’assegno mensile.
Reddito di Cittadinanza quando è a rischio?
Determinato che l’accesso al Reddito di Cittadinanza arriva solo nel momento in cui il richiedente si trova in stato di ‘disoccupazione’ a seguito della perdita del lavoro, fornendo ai reclutatori tutte le informazioni necessarie in merito alla possibilità di essere reclutati per nuovi impieghi oltre che la disponibilità a seguire eventuali percorsi formativi.
Ricordiamo, inoltre, che esistono casi prestabiliti nel quale è possibile fare accesso al Reddito di Cittadinanza, così come stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che lo disciplina, ma è necessario prestare molta attenzione alle modalità di accesso che lo potrebbero mettere a rischio.
Modalità di accesso e assegnazione del sussidio
In merito all’assegnazione del Reddito di Cittadinanza è bene ricordare che questo spetta solo a chi ha perso il lavoro e non a coloro che hanno presentato delle dimissioni volontarie. Quanto detto, dunque, è sancito anche dell’articolo 2, terzo comma, del Decreto Legislativo 4 del 2019: “Non ha diritto al Reddito di Cittadinanza il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”.
Tale condizione, in conclusione, rappresenta una delle casistiche per le quali non si può fare accesso al Reddito di Cittadinanza entro 12 mesi dalle dimissioni volontarie, “non trova applicazione durante il periodo di prova”.