I titoli delle Legge 104 possono avere accesso a delle agevolazioni non indifferenti anche sul campo lavorativo, come nel caso dei permessi per assistere i propri cari. Il tutto non finisce qui.
Nel corso degli anni l’arrivo della Legge 104 ha permesso di migliorare le condizioni di vita di coloro che ne hanno diritto e non solo, dato che a usufruire in toto di tutto ciò troviamo anche i famigliari che possono farvi affidamento per poter sostenere i propri cari.
Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato anche dai permessi che i familiari possono prendere dal lavoro per assistenza in caso di visite mediche e non solo. Ecco cosa c’è da sapere in merito.
Genitori e Legge 104: come avere accesso ai permessi
Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web delle importanti informazioni che riguardano la Legge 104 e gli aventi diritto, coloro che devono affrontare una malattia o handicap e i familiari che li devono assistere. In particolar modo, i titolari dei diritti derivanti dalla Legge 104 possono richiedere, tramite l’Inps, dei permessi al lavoro per offrire sostegno ai propri casi.
Facciamo riferimento a tre giorni di permessi al mese che possono essere frazionati ai quali possono accedere coloro che devono prestare assistenza ai genitori ed anche nel caso in cui debbano provvedere alle necessità dei figli, in riferimento a malattia e altre problematiche previste da tali casistiche.
Permessi frazionabili per i genitori
I genitori che usufruiscono dei diritti della Legge 104 per l’assistenza dei propri figli, dunque, possono avere accesso ai permessi di tre giorni per la loro cura e che possono essere frazionati anche in permessi orari e quindi anche cumulabili al fine di essere gestiti nel migliore dei modi a seconda delle esigenze.
Inoltre, recentemente il Decreto Legislativo n 119 del 2011 ha provveduto ad apportare delle modifiche al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151 del 2001 con il comma 5 bis disponendo che “i genitori, anche adottivi, possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 e 33, comma 1, del presente decreto”.