I lavori condominiali sono spesso oggetto di discussioni tra gli abitanti di un edificio in merito all’adesione o no di eventuali miglioramenti da portare allo stabile, ma quali sono i casi previsti dalla legge nel quale è concesso dissociarsi in toto da tali progetti?
Impossibile ma vero una buona fetta di processi posti in essere nei tribunali italiani vedono al centro varie dispute nate all’interno dei condomini e che vanno dai semplici litigi fra vicini ai più, problematici, lavori che dovrebbero essere messi in atto all’interno dello stabile in merito a più loro che magari sono favorevoli oppure no alla realizzazione delle opere in oggetto.
In particolar modo, recentemente è stata fatta chiarezza sulle modalità secondo le quali è possibile dissociarsi dai lavori condominiali.
Nel corso degli ultimi anni i legislatori hanno varato due strade possibili per la quale è possibile dissociarsi dal partecipare ai lavori condominiali, ovvero nel caso in cui questi vengano ritenuti condominiali e quindi valutari. Facciamo riferimento ad un’innovazione molto gravosa valutata con carattere superfluo rispetto all’edificio a cui facciamo riferimento.
In questo caso, dunque, la persona in questione può tirarsi indietro mentre il lavoro può a sua volta essere eseguito ma solo se suscettibile di godimento separato per i favorevoli che intendono sostenere i costi e la realizzazione dell’opera. La volontà di non prestare parte alla realizzazione dei lavori deve essere manifestata durante l’assemblea di condominio durante i voti, qui durante la quale possono essere messi in atto dai mezzi coercitivi per il rispetto delle decisioni prese dalle due fazioni che rappresentano la maggioranza e la minoranza.
Come abbiamo ha avuto modo di spiegare precedentemente, dunque, è possibile dissociarsi dai lavori realizzati all’interno del proprio condominio senza ricorrere in un certo qual modo alle ‘maniere forti’, e quindi nel peggiore dei casi provvedere ad un esposto e conduca ad una causa in tribunale.
Allo stesso modo, però, l’opera di riferimento deve essere ugualmente seguite nel rispetto della volontà di coloro che hanno votato a favore durante l’assemblea condominiale e per la quale deve essere garantito un godimento separato: ovvero l’innovazione per la quale è stata varata parere negativo non sarà accessibile a questa fetta di inquilini del condominio di riferimento, bensì solo a coloro che hanno dato parere favorevole e favorito in toto alle spese.
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