La notte di Ferragosto si avvicina e sarà possibile nuovamente vedere i falò realizzati da coloro che decidono di passare la notte in spiaggia… ma questi sono stati davvero vietati oppure no? Ecco cosa c’è da sapere in merito.
Nel corso degli anni sono state numerose le tradizioni diffuse in relazione alla Ferragosto e che sembrano essere ben ramificate nel cuore degli italiani e non solo. Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato dalla notte trascorsa in spiaggia, con tanto di accampamento con tende, al fine di festeggiare per tutta la notte e magari concedersi il fatidico bagno a mezzanotte così come vuole la tradizione.
Un evento molto importante soprattutto per i più giovani e che viene costellato anche dalla realizzazione di falò sulla spiaggia, i quali vengono accesi poco prima del bagno in piena notte. In tal senso, però, la legge si sarebbe stessa già da diverso tempo a questa parte sciogliendo il fatidico noto: i falò sono ammessi oppure no?
La notte del Ferragosto si avvicina sempre di più e soprattutto i più giovani sono pronti già ad allestire il loro falò in spiaggia, contribuendo così ad un bellissimo effetto scenico e che avrà anche lo scopo di riscaldarli durante le ore notturne e in particolar modo dopo il bagno di mezzanotte.
Da un punto di vista giuridico, così come sottolineato da money.it, non esiste una vera e propria norma che condanni in modo espresso il falò realizzato in spiaggia ma nel tempo sono state distribuite numerose ordinanze da parte dei comuni italiani che vietato la realizzazione di fuochi da appiccare del demanio pubblico. Ad esempio, molti comuni lungo le coste nella regione siciliana hanno imposto delle sanzioni per coloro che accendono i falò in spiaggia che vanno dai 1000 e 3.000 euro, in Calabria la sanzione massima è di 400 euro mentre in Campania si va dai 30 ai 500 euro.
La legge italiana puoi intervenire sulla questione falò nel momento in cui un piccolo fuoco si trasformi in un vero e proprio incendio, e quindi penalmente perseguibile attraverso l’articolo 423 del Codice penale.
Qualora si rientri in tali casistiche è bene ricordare che la norma sopra citata prevede la pena con reclusione dei 3 ai 7 anni, il tutto asseconda della dimensione del reato commesso, dei danni arrecati e per aver messo a rischio l’incolumità pubblica.
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