Bonus mamma domani, di cosa si tratta e come di richiederlo

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Bonus mamma domani, di cosa si tratta e come di richiederlo per poter beneficiare del contributo economico a chi sta per diventare mamma.

Tra i vari bonus che sono stati stanziati nel corso di questi anni di pandemia, per le varie categorie sia di lavoratori che altro arriva anche il bonus mamma domani. Ma di cosa si tratta nello specifico? Il bonus mamma domani è, come si evince chiaramente dal nome, un contributo di carattere economico che viene elargito alle donne in dolce attesa.

Bonus mamma domani, di cosa si tratta e come di richiederlo

Ma chi può richiederlo? O meglio, quali sono gli ulteriori requisiti per cui una donna in stato di gravidanza può richiedere il sussidio? E a quanto ammonta la cifra? Sono tutte domande a cui di seguito daremo una risposta esaustiva, ma prima andremo a spiegare di cosa si tratta e perchè è stato introdotto e soprattutto nello specifico a chi si rivolge.

Bonus mamma domani

Arriva il bonus destinato alle donne in stato di gravidanza, una sebbene piccola cifra, ma che può far prendere una boccata d’aria alle future neo mamme. Il bonus mamma domani è una cifra economica che viene erogata dall’INPS per la nascita di un bambino ma non solo, infatti il bonus è elargito anche alle donne che intendono adottare un bambino/a. Il bonus viene erogato dall’ente di previdenza sociale per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi. Ma entriamo nello specifico.

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Le donne a cui è destinato il bonus devono essere soggette ad uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017, ovvero il compimento del settimo mese di gravidanza; parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983. Il beneficio e di 800,00 Euro ed è concesso in un’unica soluzione per ogni evento e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

Ma come viene erogato? Esistono vari metodi di pagamento e sono il bonifico domiciliato presso ufficio postale; accredito su conto corrente bancario; accredito su conto corrente postale; libretto postale; carta prepagata con IBAN ; conto corrente estero (Area SEPA), inserendo l’ IBAN extra Italia, allegando il modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto, nel quale siano oscurati i dati contabili, o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente. Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN .

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Le future mamme dovranno essere cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie e dovranno essere regolarmente presenti e residenti in Italia. E’ da tenere presente che tutte le domande delle future mamme straniere extracomunitarie, regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte in applicazione delle circolari INPS 27 febbraio 2017, n. 39, 16 marzo 2017, n. 61 e 28 aprile 2017, n. 78, saranno oggetto di riesame alla luce dell’ordinanza 6019/2017 del Tribunale di Milano. La richiesta di riesame della domanda deve essere effettuata dall’interessata, utilizzando il modello in allegato al messaggio 13 febbraio 2018, n. 661, presso la struttura INPS territorialmente competente, che valuterà la sussistenza dei requisiti, sia con riferimento alla regolare presenza in Italia sia agli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.

Dopo il settimo mese di gravidanza o inizio dell’ottavo oppure a nascita avvenuta o a seguito di uno degli altri eventi previsti dalla legge: adozione e affidamento preadottivo, potranno essere presentate le domande all’INPS tramite servizi telematici accessibili direttamente dalla richiedente, attraverso il servizio dedicato; attraverso il numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi. La documentazione è la certificazione dello stato di gravidanza , il numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL. La certificazione deve essere rilasciata solo dopo aver perfezionato il termine del settimo mese previsto dalla legge; indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all’INPS per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
per le sole madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.

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La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni. A parto già avvenuto la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino (codice fiscale), ovvero le informazioni che si rendano necessarie per accedere al beneficio. Per adozione/affidamento nazionale, la data di adozione o affidamento/ingresso in famiglia e indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell’autorità competente. Per adozione/affidamento internazionale, attestare la data di ingresso in Italia indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI (numero dell’autorizzazione; data dell’autorizzazione) ovvero il numero e la data dell’autorizzazione.

Per adozione pronunciata nello stato estero bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. Se si tratta di abbandono/affido esclusivo al padre, indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento emesso dall’autorità competente (tipologia, numero, data, autorità che ha emesso il provvedimento). In alternativa è possibile allegare la copia digitalizzata del provvedimento stesso.

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