Sono sempre di più le persone che pur non essendo sposate o impegnate vorrebbero avviare adozioni da single: ecco qual è l’iter che bisogna percorrere.
Non tutti sanno che è possibile procedere con l’adozione anche se si è single. Tuttavia, in questo caso la legge disciplina i casi specifici in cui ciò avvenire. A tal proposito, infatti, va precisato che le adozioni da single sono possibili soltanto in casi particolare espressamente previsti dalla legge.
Di seguito, dunque, vi spieghiamo in maniera dettagliata quali sono questi casi e soprattutto qual è l’iter da percorrere nel caso in cui si voglia procedere ad un’adozione da single.
Adozioni da single: ecco quello che devi sapere
Come accennato poc’anzi, la normativa in vigore consente anche alle persone che non sono coniugate di accudire un minore e dunque di prendersene cura. Tuttavia ciò non può avvenire in ogni caso e, difatti, è fondamentale informarsi in maniera approfondita su questo argomento.
Tanto per cominciare, va detto che coloro che non risultano essere coniugati hanno la possibilità di adottare nel caso in cui il bambino sia affetto da disabilità grave o nei casi in cui non sia possibile procedere con l’affidamento preadottivo qualora i genitori biologici del bambino siano incapaci di accudirlo. Oltre a ciò è possibile adottare un minore orfano purchè colui che richiede l’adozione abbia costruito precedentemente, e prima della morte dei genitori, un legame saldo e stabile o in alternativa nel caso in cui si sia un parente come, ad esempio, una zia o un cugino entro il sesto grado. Va detto inoltre che un soggetto single può anche dare la propria disponibilità per quanto concerne l’affidamento di un minore. In questo caso, si tratta di un rimedio a carattere temporaneo che dura il tempo necessario affinché i genitori biologici riescano a superare l’eventuale momento di difficoltà. Ad ogni modo, se il bambino avrà instaurato un legame solido con la persona affidataria e le predette difficoltà non siano state risolte dai genitori biologici si può anche disporre l’adozione non legittimante.
Questa in particolare prevede che il minore conservi in ogni caso un rapporto con la famiglia di origine ma che diventi figli dell’adottante. Ad ogni modo, la richiesta di adozione deve avvenire mediante una dichiarazione di disponibilità che deve essere depositata al tribunale per i minorenni sito all’interno del distretto in cui si trova il minore in questione. Successivamente, il giudice procederà all’accertamento della sussistenza della capacità economica e affettiva del richiedente di prendersi cura di un bambino.